IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
 
   1. Sono definiti edifici  di  culto  ed  opere  annesse  destinate
all'esercizio  dello  stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,
comma 1›, lett. i), della legge regionale 16 maggio 1985,  n.  27,  e
sono  ammissibili  a  finanziamento regionale nei modi e nella misura
previsti dalla legge stessa:
    gli immobili destinati al culto,  anche  se  articolati  in  piu'
edifici;
    le   strutture  funzionalmente  connesse  con  le  attivita'  per
l'esercizio del culto;
    gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale,  ad
attivita'  educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che
non abbiano fini di lucro;
    gli immobili destinati alla formazione del clero;
    gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.